(Allegato 1-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                Violazione delle regole deontologiche 
 
    1.  Nell´ambito  degli  archivi   pubblici   le   amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti. 
    2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare le  presenti
regole adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti,  le
opportune misure in caso  di  violazione  del  codice  stesso,  ferme
restando le sanzioni di legge. 
    3.  La  violazione  delle  prescrizioni  delle  presenti   regole
deontologiche  da  parte  degli  utenti  e'  comunicata  agli  organi
competenti  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni   a   consultare
documenti riservati prima del decorso dei termini  di  legge,  ed  e'
considerata  ai  fini  del  rilascio  dell´autorizzazione   medesima.
L´amministrazione competente, secondo il  proprio  ordinamento,  puo'
altresi' escludere temporaneamente dalle sale di  studio  i  soggetti
responsabili della violazione  delle  regole  delle  presenti  regole
deontologiche.  Gli  stessi  possono  essere  esclusi  da   ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati. 
    4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia  di  reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1  e
2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta
per l´eventuale  adozione  dei  provvedimenti  e  delle  sanzioni  di
competenza.