(Allegato 1-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1. Nell´accedere alle  fonti  e  nell´esercitare  l´attivita'  di
studio, ricerca e manifestazione del  pensiero,  gli  utenti,  quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai regolamenti, adottano le  modalita'  piu'  opportune  per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate. 
    2. In applicazione del principio di cui al comma  1,  gli  utenti
utilizzano  i  documenti   sotto   la   propria   responsabilita'   e
conformandosi agli scopi  perseguiti  e  delineati  nel  progetto  di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all´art. 101, comma 2, del Codice.