(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
               Esercizio dei diritti dell'interessato 
 
    1.  In  attuazione  dell'art.  6-bis,  comma   8,   del   decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il titolare o  il  responsabile
del trattamento annotano in appositi spazi o  registri  le  modifiche
richieste dall'interessato,  senza  variare  i  dati  originariamente
immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano  effetti
significativi sull'analisi  statistica  o  sui  risultati  statistici
connessi  al  trattamento.  In  particolare,  non  si  procede   alla
variazione   se   le   modifiche   richieste   contrastano   con   le
classificazioni  e  con  le  metodologie  statistiche   adottate   in
conformita' alle norme internazionali comunitarie e nazionali.