Articolo 7 1. Il presente Protocollo aggiuntivo non puo' essere interpretato o applicato in modo tale da modificare la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con Protocollo, fatta a Firenze il 19 aprile 1972, l'Accordo di sede, il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre 1985, e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto a Roma il 22 giugno 2011. 2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non preveda disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il Protocollo del 1972.