(Allegato-art. 7)
                             Articolo 7 
 
    1. Il presente Protocollo aggiuntivo non puo' essere interpretato
o applicato in modo tale da modificare la Convenzione  relativa  alla
creazione dell'Istituto universitario europeo, con Protocollo,  fatta
a Firenze il  19  aprile  1972,  l'Accordo  di  sede,  il  Protocollo
aggiuntivo all'Accordo di sede, fatto a Firenze il 13 dicembre  1985,
e il Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede, fatto  a  Roma
il 22 giugno 2011. 
    2. Nei casi in cui il presente Protocollo aggiuntivo non  preveda
disposizioni specifiche, si applicano la Convenzione e il  Protocollo
del 1972.