(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
            Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo 
                al rapporto non esclusivo e viceversa 
 
    1. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro  esclusivo  a
quello non esclusivo puo' essere presentata entro il 30  novembre  di
ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a  quello
dell'opzione  e  comporta  i  seguenti  effetti   per   i   dirigenti
interessati: 
      a) non preclusione al mantenimento dell'incarico in essere o al
conferimento di direzione di strutture  semplici  e  complesse  fermo
restando quanto eventualmente previsto dalle  discipline  legislative
regionali in merito ai  criteri  per  il  conferimento  dei  predetti
incarichi di direzione di struttura; 
      b) spettanza della retribuzione di posizione - parte  fissa  di
cui all'art. 91, comma 11, (Retribuzione di posizione) corrispondente
all'incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da  parte
delle aziende o enti; 
      c) non spettanza della retribuzione di risultato; 
      d) inibizione dell'attivita' libero-professionale intramuraria; 
      e) cessazione di corresponsione dell'indennita' di esclusivita'
che - dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale; 
    2. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo
a quello esclusivo puo' essere presentata entro  il  30  novembre  di
ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello
dell'opzione. Tale passaggio non ripristina la situazione di incarico
preesistente  con  la  correlata  retribuzione   di   posizione.   La
retribuzione di posizione  e'  ridefinita  sulla  base  dell'incarico
successivamente conferito al dirigente con le procedure previste  dal
presente contratto e per quello di direzione di struttura  complessa,
anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di  legge.
Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente
che passa al rapporto esclusivo e' riconosciuta  la  retribuzione  di
risultato.  Nel  primo  anno  dal  rientro  essa  e'  determinata   a
consuntivo.  L'indennita'  di  esclusivita'  e'  corrisposta  dal  1°
gennaio dell'anno successivo nella  medesima  misura  gia'  percepita
all'atto dell'opzione per il  passaggio  a  rapporto  di  lavoro  non
esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per  l'acquisizione  delle
eventuali  fasce  successive  dell'indennita'  di   esclusivita'   si
applicano le disposizioni del presente C.C.N.L. in materia. 
    3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio  tabellare  e'
quello previsto dall' art. 85 (Incrementi dello stipendio  tabellare)
e restano ferme  le  altre  voci  del  trattamento  fondamentale  ove
spettanti. 
    4. Per i rapporti di lavoro  ad  esaurimento,  resta  applicabile
l'art. 13 del C.C.N.L.  del  3  novembre  2005  Area  IV  e  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti  gia'
di II livello ad esaurimento e a  rapporto  non  esclusivo  e'  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 47, commi 3 e 6, del C.C.N.L.  dell'8
giugno 2000 I biennio economico dell'Area  IV  e  dell'Area  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a  rapporto  di
lavoro non esclusivo).