Art. 9. Ammissione al corso di specializzazione di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017 1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 e' ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalita' previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 2. Gli Istituti, anche in attuazione dei Protocolli tipo stipulati dalle regioni con le universita' previo confronto sindacale ai sensi dell'art. 6 del CCNL 21 maggio 2018, stipulano convenzioni attuative con le predette universita', al fine di assicurare al personale di cui al comma 1 la partecipazione in soprannumero ai corsi di specializzazione di cui al medesimo comma, garantendo l'espletamento delle attivita' di tirocinio professionalizzante all'interno delle proprie strutture. 3. Il personale di cui al comma 1, per la partecipazione ai corsi di specializzazione, puo' fruire dei permessi di cui all'art. 48 del CCNL del comparto sanita' del 21 maggio 2018.