(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
               Ammissione al corso di specializzazione 
        di cui all'art. 1, comma 431 della legge n. 205/2017 
 
    1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi 424 e 432 e' ammesso alla partecipazione  per  l'accesso  in
soprannumero  al  relativo  corso  di  specializzazione,  secondo  le
modalita' previste dall'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368. 
    2.  Gli  Istituti,  anche  in  attuazione  dei  Protocolli   tipo
stipulati dalle regioni con le universita' previo confronto sindacale
ai sensi dell'art. 6 del CCNL 21 maggio 2018,  stipulano  convenzioni
attuative con le predette  universita',  al  fine  di  assicurare  al
personale di cui al comma 1  la  partecipazione  in  soprannumero  ai
corsi di  specializzazione  di  cui  al  medesimo  comma,  garantendo
l'espletamento  delle  attivita'  di  tirocinio   professionalizzante
all'interno delle proprie strutture. 
    3. Il personale di cui al comma 1, per la partecipazione ai corsi
di specializzazione, puo' fruire dei permessi di cui all'art. 48  del
CCNL del comparto sanita' del 21 maggio 2018.