(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                        Contributi sindacali 
 
    1. I destinatari del presente CCNL hanno facolta'  di  rilasciare
delega,  in  favore  dell'organizzazione   sindacale   dagli   stessi
prescelta, a riscuotere una quota  mensile  dello  stipendio  per  il
pagamento  dei  contributi  sindacali,  nella  misura  stabilita  dai
competenti organi statutari. La delega e' rilasciata per iscritto  ed
e'   trasmessa   all'Amministrazione   a   cura   del   dirigente   o
dell'organizzazione sindacale interessata. 
    2. La delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio. 
    3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo' essere revocata
in  qualsiasi   momento,   inoltrando   la   relativa   comunicazione
all'Amministrazione  e  all'organizzazione   sindacale   interessata.
L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della stessa. 
    4. Le trattenute devono essere operate dall'Amministrazione sulle
retribuzioni in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente
alle  organizzazioni   sindacali   interessate,   secondo   modalita'
concordate con l'Amministrazione. 
    5. L'Amministrazione e' tenuta, nei  confronti  dei  terzi,  alla
riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui  versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.