(Convenzione-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                      Modifica alla Convenzione 
 
    1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente  per
la modifica degli Articoli  della  Convenzione  o  nel  caso  di  una
proposta  di  modifica  della  Convenzione  ricevuta  da  uno   Stato
contraente, il depositario dovra' sottoporre tali  proposte  a  tutti
gli Stati contraenti per l'approvazione. 
    2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di  una
proposta di modifica, ai sensi del  comma  1,  uno  Stato  contraente
richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il  depositario
deve provvedere affinche' tali negoziati abbiano luogo. 
    3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti,
una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un  mese  dopo
il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia
indicata un'altra data nella modifica. I  documenti  di  accettazione
devono  essere  depositati  presso  il  depositario  che   ne   dara'
comunicazione a tutti gli Stati contraenti. 
 
                       Modifica agli Allegati 
 
    4. Qualora il Comitato Permanente  abbia  proposto  una  modifica
agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovra'  comunicarlo  a
tutti gli Stati contraenti. 
    5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei  mesi
a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario,  a  meno
che non sia stata ricevuta una obiezione dal  Governo  di  uno  Stato
contraente o non sia prevista nella modifica una data  successiva  di
entrata in vigore.