Articolo 11 Modifica alla Convenzione 1. Nel caso di una proposta ricevuta dal Comitato Permanente per la modifica degli Articoli della Convenzione o nel caso di una proposta di modifica della Convenzione ricevuta da uno Stato contraente, il depositario dovra' sottoporre tali proposte a tutti gli Stati contraenti per l'approvazione. 2. Qualora, entro tre mesi dalla data della presentazione di una proposta di modifica, ai sensi del comma 1, uno Stato contraente richieda che siano aperti negoziati su tale proposta, il depositario deve provvedere affinche' tali negoziati abbiano luogo. 3. Nel caso in cui venga approvata da tutti gli Stati contraenti, una modifica alla presente Convenzione entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo documento di accettazione, a meno che non sia indicata un'altra data nella modifica. I documenti di accettazione devono essere depositati presso il depositario che ne dara' comunicazione a tutti gli Stati contraenti. Modifica agli Allegati 4. Qualora il Comitato Permanente abbia proposto una modifica agli Allegati alla Convenzione, il depositario dovra' comunicarlo a tutti gli Stati contraenti. 5. Le modifiche agli Allegati entreranno in vigore dopo sei mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del depositario, a meno che non sia stata ricevuta una obiezione dal Governo di uno Stato contraente o non sia prevista nella modifica una data successiva di entrata in vigore.