Art. 13. Trasmissione dei dati a terzi 1. I dati raccolti o trattati per finalita' di telemarketing e teleselling non possono essere comunicati dagli aderenti, salvo quanto previsto al successivo comma 2. 2. La trasmissione di dati personali da un aderente a terzi autonomi titolari ai fini dello svolgimento delle loro proprie attivita' promozionali puo' considerarsi lecita solo in presenza di un idoneo consenso dell'interessato per questa specifica finalita', ferma restando l'applicazione della disciplina relativa al registro pubblico delle opposizioni ivi incluso quanto previsto per gli elenchi telefonici. In caso di interessati a cui l'informativa sia stata fornita esclusivamente per via telefonica, la eventuale modifica dell'informativa puo' essere notificata anche con SMS con il link alla nuova informativa. 3. I titolari aderenti al presente Codice di condotta possono adempiere all'obbligo disposto dall'art. 1, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, tramite pubblicazione nel proprio sito web di apposita lista aggiornata contenente gli estremi identificativi di tutte le terze parti, agenti quali autonomi titolari, a cui l'aderente abbia comunicato le numerazioni telefoniche rilevanti, purche' dell'esistenza di tale lista sia in qualunque modo fornita evidenza all'interessato nell'informativa rilasciata al momento della raccolta dei dati e del consenso rilevante, oltre che in occasione di ogni successiva comunicazione promozionale svolta direttamente dall'aderente verso l'interessato.