(Allegato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                    Trasmissione dei dati a terzi 
 
    1. I dati raccolti o trattati per finalita'  di  telemarketing  e
teleselling non  possono  essere  comunicati  dagli  aderenti,  salvo
quanto previsto al successivo comma 2. 
    2. La trasmissione di dati  personali  da  un  aderente  a  terzi
autonomi titolari  ai  fini  dello  svolgimento  delle  loro  proprie
attivita' promozionali puo' considerarsi lecita solo in  presenza  di
un idoneo consenso dell'interessato per questa  specifica  finalita',
ferma restando l'applicazione della disciplina relativa  al  registro
pubblico delle  opposizioni  ivi  incluso  quanto  previsto  per  gli
elenchi telefonici. In caso di interessati a  cui  l'informativa  sia
stata  fornita  esclusivamente  per  via  telefonica,  la   eventuale
modifica dell'informativa puo' essere notificata anche con SMS con il
link alla nuova informativa. 
    3. I titolari aderenti al presente  Codice  di  condotta  possono
adempiere all'obbligo disposto dall'art. 1, comma 8, della  legge  11
gennaio 2018, n. 5, tramite pubblicazione nel  proprio  sito  web  di
apposita lista aggiornata contenente gli  estremi  identificativi  di
tutte  le  terze  parti,  agenti  quali  autonomi  titolari,  a   cui
l'aderente abbia comunicato  le  numerazioni  telefoniche  rilevanti,
purche' dell'esistenza di tale lista sia in  qualunque  modo  fornita
evidenza all'interessato nell'informativa rilasciata al momento della
raccolta dei dati e del consenso rilevante, oltre che in occasione di
ogni  successiva  comunicazione  promozionale   svolta   direttamente
dall'aderente verso l'interessato.