(Allegato-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
                   Trattamento di dati particolari 
 
    1.  Fermo  restando  il  divieto  di  trattamento  per  finalita'
promozionali dei dati personali di cui all'art. 10 del regolamento, i
dati appartenenti a categorie particolari ai sensi  dell'art.  9  del
regolamento non possono essere utilizzati per finalita' promozionale,
tranne quando gli stessi  siano  raccolti  nell'ambito  di  specifici
rapporti  contrattuali  in  essere  con   gli   interessati   ed   il
trattamento, esclusa la profilazione,  sia  basato  sull'esplicito  e
specifico consenso dell'interessato ai sensi dell'art.  9,  comma  2,
lettera a) del regolamento. 
    2. Gli aderenti definiscono e adottano  misure  idonee,  sia  dal
punto  di  vista  organizzativo  che  tecnico  ed  informatico,   per
garantire che i dati personali rientranti in  categorie  particolari,
eventualmente raccolti nel corso dell'esecuzione di  servizi  oggetto
di contratti specifici stipulati con gli interessati e trattati,  nei
limiti stabiliti dal precedente art. 3.1, ai fini  dello  svolgimento
di  attivita'  di  teleselling  e  telemarketing,  siano   conservati
separatamente, dal punto di vista fisico  o  anche  solo  logico,  da
quelli  trattati  per  finalita'  di   adempimento   degli   obblighi
contrattuali assunti verso  gli  interessati  e  siano  protetti  con
specifiche misure di sicurezza.