Art. 9. Trattamento di dati particolari 1. Fermo restando il divieto di trattamento per finalita' promozionali dei dati personali di cui all'art. 10 del regolamento, i dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del regolamento non possono essere utilizzati per finalita' promozionale, tranne quando gli stessi siano raccolti nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere con gli interessati ed il trattamento, esclusa la profilazione, sia basato sull'esplicito e specifico consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del regolamento. 2. Gli aderenti definiscono e adottano misure idonee, sia dal punto di vista organizzativo che tecnico ed informatico, per garantire che i dati personali rientranti in categorie particolari, eventualmente raccolti nel corso dell'esecuzione di servizi oggetto di contratti specifici stipulati con gli interessati e trattati, nei limiti stabiliti dal precedente art. 3.1, ai fini dello svolgimento di attivita' di teleselling e telemarketing, siano conservati separatamente, dal punto di vista fisico o anche solo logico, da quelli trattati per finalita' di adempimento degli obblighi contrattuali assunti verso gli interessati e siano protetti con specifiche misure di sicurezza.