(Patto internazionale-art. 11)
                             Articolo 11 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  riconoscono  il  diritto  di
ogni individuo ad un livello di  vita  adeguato  per  se'  e  per  la
propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario,  ed  un
alloggio adeguati, nonche' al miglioramento  continuo  delle  proprie
condizioni di vita. Gli Stati  parti  prenderanno  misure  idonee  ad
assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a  tal  fine
l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul
libero consenso. 
  2. Gli Stati parti del  presente  Patto,  riconoscendo  il  diritto
fondamentale di ogni individuo alla liberta' dalla fame, adotteranno,
individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le
misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: 
    a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione  e  di
distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione
delle conoscenze tecniche e scientifiche, la  diffusione  di  nozioni
relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei
regimi   agrari,   in   modo   da   conseguire   l'accrescimento    e
l'utilizzazione piu' efficaci delle risorse naturali; 
    b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse  alimentari
mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto  dei  problemi  tanto
dei  Paesi  importatori  quanto  dei  Paesi  esportatori  di  derrate
alimentari.