Articolo 13 Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni relativamente a dette informazioni. 2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo Stato parte interessato, nonche' di qualunque altra informazione attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno o piu' membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita nel territorio di tale Stato. 3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la cooperazione dello Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad eventuali commenti e raccomandazioni. 5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie osservazioni al Comitato. 6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad un'indagine svolta in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato puo', dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16 del presente Protocollo. 7. Ciascuno Stato parte puo', al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo puo', in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.