(Protocollo-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
 
     Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche 
 
  1. Se  il  Comitato  riceve  informazioni  attendibili  da  cui  si
evincono violazioni gravi o sistematiche, da  uno  Stato  parte,  dei
diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi  Protocolli  opzionali
relativi alla vendita di  minori,  la  prostituzione  minorile  e  la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti  armati,
il  Comitato  invita  quest'ultimo  a  collaborare  all'esame   delle
informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio  osservazioni
relativamente a dette informazioni. 
  2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente  presentate  dallo
Stato parte interessato,  nonche'  di  qualunque  altra  informazione
attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno  o  piu'
membri  al  proprio  interno  di  svolgere  un'inchiesta  e  riferire
urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con  il  consenso  dello
Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita  nel  territorio
di tale Stato. 
  3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la  cooperazione  dello
Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura. 
  4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato  li
trasmette senza indugio allo  Stato  parte  interessato,  insieme  ad
eventuali commenti e raccomandazioni. 
  5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque  entro
sei  mesi  dal  ricevimento  dei  risultati,  dei  commenti  e  delle
raccomandazioni  trasmessi  dal   Comitato,   presenta   le   proprie
osservazioni al Comitato. 
  6. Dopo la conclusione della suddetta  procedura  relativamente  ad
un'indagine  svolta  in  conformita'  al  paragrafo  2  del  presente
articolo, il Comitato puo', dopo  essersi  consultato  con  lo  Stato
parte interessato, decidere di inserire  un  resoconto  sommario  dei
risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16
del presente Protocollo. 
  7. Ciascuno Stato parte  puo',  al  momento  della  firma  o  della
ratifica  del  presente  Protocollo  o  dell'adesione  allo   stesso,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato  di  cui  al
presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in
tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1. 
  8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione  di  cui
al paragrafo 7 del presente  articolo  puo',  in  qualsiasi  momento,
ritirare tale dichiarazione  mediante  una  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.