(Regolamento di marchiatura-art. 13)
                              Art. 13. 
             Richiesta di annullamento marchi di origine 
 
    Per le forme che nel corso della maturazione presentassero  gravi
difetti tali da non consentirne la  prosecuzione  della  stagionatura
minima,  i  caseifici  avranno  la  facolta'  di  richiedere,   prima
dell'espertizzazione, l'annullamento  dei  marchi  di  origine  sullo
scalzo a cura del Consorzio o la consegna come indicato all'art. 9.