(Regolamento di marchiatura-art. 14)
                              Art. 14. 
             Cessione di forme prima del dodicesimo mese 
 
    1.  Il  formaggio  puo'  essere  immesso  al   consumo   con   la
denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano solo quando  la
forma riporta il bollo ovale di selezione e ha compiuto i 12 mesi  di
stagionatura minima. 
    2. Nel caso di cessione di forme prima  del  compimento  del  12°
mese di stagionatura, ma comunque in zona  di  produzione,  anche  se
riportanti il bollo ovale, le bolle di consegna e le fatture dovranno
riportare  la  seguente  dizione,  gia'   sottoscritta   dal   legale
rappresentante del caseificio, sui verbali di  espertizzazione  e  di
marchiatura: «Il formaggio non puo' essere immesso al consumo con  la
denominazione tutelata Parmigiano-Reggiano prima del  compimento  del
12° mese».