(Regolamento di marchiatura-art. 16)
                               Art. 16 
                                Costi 
 
    1. Per la consegna delle matrici marchianti e  delle  placche,  a
garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi,  e'  facolta'  del
Consorzio di richiedere ai caseifici  un  deposito  cauzionale  nella
misura che sara' dallo stesso annualmente fissata. 
    2. Per il servizio di annullamento dei marchi  per  le  forme  di
terza categoria di cui agli articoli 9 e 13 e per  l'apposizione  del
bollo sostitutivo delle placche di  cui  all'art.  12,  ai  caseifici
sara' richiesto un rimborso spese per forma, nella misura  che  sara'
stabilita dal Consorzio. 
    3.  Per  la  sostituzione  delle   matrici   marchianti   usurate
anzitempo,  o  comunque  deteriorate,  potra'  essere  richiesto   ai
caseifici un rimborso spese.