Articolo 177 
          Collaborazione per il recupero di beni culturali 
 
   1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli  174  e
176 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole  fornisca  una
collaborazione decisiva o  comunque  di  notevole  rilevanza  per  il
recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.