Articolo 178 
                   Contraffazione di opere d'arte 
 
   1. E' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro  anni  e
con la multa da euro 103 a euro 3.099: 
a) chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto,  contraffa',  altera  o
   riproduce un'opera di  pittura,  scultura  o  grafica,  ovvero  un
   oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico; 
b) chiunque,  anche  senza  aver   concorso   nella   contraffazione,
   alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
   commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
   comunque  pone  in   circolazione,   come   autentici,   esemplari
   contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
   grafica o di oggetti di antichita',  o  di  oggetti  di  interesse
   storico od archeologico; 
c) chiunque, conoscendone la falsita', autentica  opere  od  oggetti,
   indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
   d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie,  pubblicazioni,
   apposizione di timbri od etichette o  con  qualsiasi  altro  mezzo
   accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',
   come autentici opere od oggetti indicati  alle  lettere  a)  e  b)
   contraffatti, alterati o riprodotti. 
 
   2.  Se  i  fatti  sono  commessi  nell'esercizio  di  un'attivita'
commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale. 
   3. La sentenza di condanna per i reati previsti  dal  comma  1  e'
pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale  designati  dal
giudice ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo  36,
comma 3, del codice penale. 
   4. E' sempre ordinata la confisca  degli  esemplari  contraffatti,
alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel  comma
1, salvo che si tratti di cose appartenenti  a  persone  estranee  al
reato. Delle cose confiscate e' vietata, senza limiti  di  tempo,  la
vendita nelle aste dei corpi di reato.