ART. 155
          (tariffa del servizio di fognatura e depurazione)

   1. Le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e
di  depurazione  sono  dovute  dagli  utenti  anche  nel  caso in cui
manchino  impianti  di  depurazione  o  questi  siano temporaneamente
inattivi.  Il  gestore  e'  tenuto  a  versare  i  relativi proventi,
risultanti   dalla   formulazione   tariffaria   definita   ai  sensi
dell'articolo  154,  a  un  fondo  vincolato  intestato all'Autorita'
d'ambito,  che  lo  mette a disposizione del gestore per l'attuazione
degli  interventi relativi alle reti di fognatura ed agli impianti di
depurazione  previsti dal piano d'ambito. La tariffa non e' dovuta se
l'utente  e'  dotato  di  sistemi  di  collettamento e di depurazione
propri,   sempre   che   tali   sistemi  abbiano  ricevuto  specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.
   2.  In pendenza dell'affidamento della gestione dei servizi idrici
locali  al  gestore  del  servizio  idrico  integrato,  i comuni gia'
provvisti  di impianti di depurazione funzionanti, che non si trovino
in  condizione di dissesto, destinano i proventi derivanti dal canone
di  depurazione  e fognatura prioritariamente alla manutenzione degli
impianti medesimi.
   3.  Gli  utenti  tenuti  al  versamento  della tariffa riferita al
servizio  di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal
pagamento  di  qualsivoglia  altra  tariffa  eventualmente  dovuta al
medesimo titolo ad altri enti pubblici.
   4.  Al  fine della determinazione della quota tariffaria di cui al
presente  articolo,  il volume dell'acqua scaricata e' determinato in
misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.
   5.  Per  le  utenze  industriali  la  quota  tariffaria  di cui al
presente  articolo  e'  determinata sulla base della qualita' e della
quantita'  delle  acque  reflue  scaricate e sulla base del principio
"chi inquina paga". E' fatta salva la possibilita' di determinare una
quota  tariffaria  ridotta  per le utenze che provvedono direttamente
alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura, sempre che i
relativi   sistemi   di   depurazione   abbiano   ricevuto  specifica
approvazione da parte dell'Autorita' d'ambito.
   6.  Allo scopo di incentivare il riutilizzo di acqua reflua o gia'
usata  nel  ciclo produttivo, la tariffa per le utenze industriali e'
ridotta  in  funzione  dell'utilizzo nel processo produttivo di acqua
reflua  o  gia'  usata.  La  riduzione  si  determina applicando alla
tariffa  un  correttivo,  che  tiene  conto  della quantita' di acqua
riutilizzata e della quantita' delle acque primarie impiegate.