Art. 244.
       (Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi)

  Il   dipendente  con  diritto  all'iscrizione  al  Fondo  pensioni,
all'atto  dell'assunzione  in  servizio,  e'  tenuto a dichiarare per
iscritto  tutti  i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza
allo  Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici,
nonche'  i  periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali
riscattabili  ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione
deve essere resa anche se negativa.
  Salvo  quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli
145,  terzo,  quarto,  quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151,
152 e 153.
  La  ritenuta  per  contributo  di  riscatto,  in  caso di pagamento
rateale,  ha  inizio  dal  secondo mese successivo a quello in cui il
provvedimento  di  riscatto  dei  servizi  o  di  liquidazione  della
pensione e' comunicato all'interessato.