Art. 65 
Registrazione delle operazioni  su  strumenti  finanziari  presso  la
                        societa' di gestione 
 
  1. La CONSOB stabilisce con regolamento: 
    a) le modalita' di registrazione di tutte le operazioni  compiute
su strumenti finanziari; 
    b) i termini e le modalita'  con  cui  i  soggetti  che  prestano
servizi di investimento aventi a oggetto strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione su un mercato regolamentato  devono  comunicare  le
operazioni eseguite fuori da tale mercato.