Art. 202 
 
 
(Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture
                            prioritarie) 
 
  1.  Al  fine  di  migliorare  la  capacita'  di  programmazione   e
riprogrammazione   della   spesa   per   la    realizzazione    delle
infrastrutture di preminente interesse nazionale e  in  coerenza  con
l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti: 
  a)  il  Fondo  per   la   progettazione   di   fattibilita'   delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per  lo  sviluppo  del
Paese, nonche'  per  la  project  review  delle  infrastrutture  gia'
finanziate; 
  b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle  infrastrutture
e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. 
  2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni
compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. In sede di prima applicazione, ai  Fondi  di  cui  al  comma  1,
lettere  a)  e  b),  confluiscono  le  risorse  disponibili  di   cui
all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.  111,  di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito con modificazioni  nella  legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti
denominato  "Fondo  da  ripartire   per   la   progettazione   e   la
realizzazione  delle  opere  strategiche  di   preminente   interesse
nazionale nonche' per opere di captazione  ed  adduzione  di  risorse
idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al
comma 1 e' definita  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, sono definite: 
  a) le modalita' di ammissione al finanziamento della  progettazione
di fattibilita'; 
  b) l'assegnazione delle risorse del Fondo per la  progettazione  di
cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonche' le  modalita'
di revoca. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si  provvede  al  trasferimento  delle  risorse  del  Fondo  per   la
realizzazione delle infrastrutture di cui al  comma  1,  lettera  b),
assegnate dal CIPE ai diversi interventi  su  proposta  del  Ministro
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle  risorse,
con una o piu' delibere del CIPE,  su  proposta  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel
Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del
decreto  legislativo  29  dicembre  2011,   n.   228   e   successive
modificazioni, nonche' per effetto delle attivita' di project review,
sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti  sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti  destinati  alle  opere  di  preminente   interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso  il
"Fondo da ripartire per la progettazione  e  la  realizzazione  delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali  dei
limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al  Fondo  di
cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione  da  parte
del CIPE,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  7. Le  somme  relative  ai  finanziamenti  revocati  ai  sensi  del
presente articolo iscritte in conto residui sono versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente  con
gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di  cui  al  comma  1,
lettera b). 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
residui perenti. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in termini di  residui,  competenza  e  cassa  per  l'attuazione  del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 202 
              - Si riporta l'articolo 10, commi 2  e  4  del  decreto
          legislativo  29   dicembre   2011,   n.   229   (Attuazione
          dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
          31 dicembre 2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di
          monitoraggio  sullo  stato  di   attuazione   delle   opere
          pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti  nei
          tempi previsti e costituzione del Fondo opere e  del  Fondo
          progetti): 
              "Art. 10 (Fondo progetti e Fondo opere) 
              (Omissis) 
              2.   Ai   fini    della    gestione,    per    ciascuna
          Amministrazione,  le  risorse  destinate,  rispettivamente,
          alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  delle   opere
          pubbliche,  sono  unitariamente  considerate  come  facenti
          parte di due fondi  distinti,  rispettivamente,  denominati
          «Fondo progetti» e  «Fondo  opere».  Tra  gli  stessi,  con
          decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta del  Ministro  interessato,  previo  parere  delle
          competenti   Commissioni   parlamentari,   possono   essere
          disposte variazioni compensative di bilancio. 
              (Omissis) 
              4. L'opera pubblica,  previa  assegnazione  del  Codice
          unico di Progetto previsto dall'articolo 11 della legge  16
          gennaio 2003, n. 3, e' ammessa al  finanziamento  a  valere
          sul «Fondo progetti» per la relativa  quota  a  carico  del
          bilancio dello Stato, a seguito dell'esito  positivo  della
          procedura di valutazione tecnico-economica degli  studi  di
          fattibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17
          maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione
          del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo  93
          del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  ovvero
          dell'approvazione  del  progetto   preliminare   ai   sensi
          dell'articolo  165  del  medesimo  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  l'articolo  32,  commi  1  e   6,   del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              "Art. 32 (Disposizioni in materia  di  finanziamento  e
          potenziamento delle infrastrutture) 
              1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e  dei  trasporti  e'  istituito  il  "Fondo
          infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere  di
          interesse strategico nonche'  per  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984,  n.  798"  con
          una dotazione di  930  milioni  per  l'anno  2012  e  1.000
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013  al  2016.
          Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE,  su  proposta
          del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  e
          sono destinate prioritariamente alle opere  ferroviarie  da
          realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e  234,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai  contratti
          di programma con RFI SpA e ANAS SpA.(*) 
              (Omissis) 
              6. Le  quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei
          contributi revocati e iscritte in  bilancio  ai  sensi  dei
          commi  2,  3  e  4,  affluiscono  al  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              (Omissis).". 
              (*)Per la riduzione del fondo e dell'autorizzazione  di
          spesa, di cui al presente comma, vedi l'art.  3-ter,  comma
          6,  D.L.  22  dicembre  2011,  n.  211,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 17  febbraio  2012,  n.  9,  l'art.
          4-bis, comma 1, lett.  a),  D.L.  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012,  n.
          122 e, successivamente, l'art. 18, comma 13, D.L. 21 giugno
          2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  9
          agosto 2013, n. 98. Per la rimodulazione del fondo, di  cui
          al presente comma, vedi la Deliberazione 26  ottobre  2012,
          n. 97/2012, la Deliberazione 11 dicembre 2012, n. 126/2012,
          la  Deliberazione  21  dicembre  2012,   n.   137/2012   e,
          successivamente, la  Deliberazione  18  febbraio  2013,  n.
          7/2013. 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1  del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98: 
              "Art.  18  (Sblocca  cantieri,  manutenzione   reti   e
          territorio e fondo piccoli Comuni) 
              1. Per consentire nell'anno  2013  la  continuita'  dei
          cantieri in corso  ovvero  il  perfezionamento  degli  atti
          contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori e'  istituito
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti un Fondo con  una  dotazione
          complessiva pari a  2.069  milioni  di  euro,  di  cui  335
          milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 652 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  535
          milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di  euro  per
          l'anno  2017.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti   presenta   semestralmente   alle   Camere   una
          documentazione  conoscitiva  e  una   relazione   analitica
          sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma. (*) 
              (Omissis).". 
              (*)Per  la  rideterminazione  del  Fondo,  di  cui   al
          presente comma, vedi l' art. 3, commi 1 e  1-bis,  D.L.  12
          settembre 2014,  n.  133,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla L. 11 novembre 2014, n. 164  e,  successivamente,  l'
          art. 1, comma 644, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'articolo  30,  comma
          9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, in materia di valutazione degli investimenti  relativi
          ad opere pubbliche): 
              "Art. 2 (Documento pluriennale di pianificazione) 
              1.  Al   fine   di   migliorare   la   qualita'   della
          programmazione e ottimizzare il riparto  delle  risorse  di
          bilancio, ogni Ministero, nel rispetto delle  procedure  di
          valutazione d'impatto ambientale previste  dalla  normativa
          comunitaria,  predispone  un   Documento   pluriennale   di
          pianificazione, di seguito "Documento", che include e rende
          coerenti tutti i piani e  i  programmi  d'investimento  per
          opere pubbliche di  propria  competenza,  ivi  compreso  il
          "Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive
          modificazioni. 
              2. Il Documento, redatto con cadenza triennale  secondo
          lo schema-tipo e in conformita' alle linee guida di cui  al
          successivo articolo 8, si compone di tre sezioni: la  Prima
          Sezione  contiene  l'analisi   ex   ante   dei   fabbisogni
          infrastrutturali;   la   Seconda   Sezione   illustra    la
          metodologia e le risultanze della procedura di  valutazione
          e di selezione delle opere da  realizzare  e  individua  le
          priorita' di  intervento;  la  Terza  Sezione  definisce  i
          criteri  per  le  valutazioni  ex  post  degli   interventi
          individuati e sintetizza gli  esiti  delle  valutazioni  ex
          post gia' effettuate. 
              3. Il Documento e' redatto anche in  linea  con  quanto
          previsto dall'articolo 40, comma 2, lettere g) ed i), della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              4. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i  contenuti
          del Documento nei contratti di programma che stipulano  con
          le aziende vigilate. Le attivita' di vigilanza si intendono
          estese  agli  obblighi  in  capo  alle   aziende   vigilate
          derivanti dall'adozione del Documento. 
              5. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio
          di riferimento,  il  Documento  e'  trasmesso  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE)  e
          viene iscritto all'ordine del  giorno  della  prima  seduta
          utile   del   Comitato,   previa    positiva    conclusione
          dell'istruttoria  da  parte   del   Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di  cui  viene
          data comunicazione all'amministrazione proponente.  Qualora
          la relativa deliberazione non intervenga entro  la  seconda
          seduta  utile   del   CIPE   dalla   positiva   conclusione
          dell'istruttoria, i Ministri competenti possono  provvedere
          all'approvazione   del   Documento,   recependo   eventuali
          osservazioni istruttorie, con proprio decreto motivato. 
              6. Entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  i  Ministeri
          trasmettono al CIPE, per  la  relativa  presa  d'atto,  una
          relazione sullo stato di  attuazione  del  Documento  nella
          quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e  modifiche
          in coerenza  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
          vigente, congruamente motivati. 
              7. Per  le  opere  relative  alla  realizzazione  delle
          infrastrutture strategiche e degli insediamenti  produttivi
          di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV  del  codice  dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e  forniture
          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e
          successive modificazioni, il Documento  e'  costituito  dal
          programma di cui all'articolo 1, comma 1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443,  e  all'articolo  161,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  integrato  ai  sensi
          degli articoli 3, 4, 5, 6 e  7  del  presente  decreto.  Il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  predispone
          altresi' un ulteriore Documento relativamente a  tutti  gli
          altri piani e programmi di propria competenza,  secondo  le
          procedure previste dal presente decreto. 
              8. abrogato.". 
              - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al  Governo
          in materia di  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
          strategici  ed  altri  interventi  per  il  rilancio  delle
          attivita'  produttive)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O..