Art. 77. Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovra' per mezzo dell'Autorita' locale rivolgerne la domanda all'Autorita' politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi. Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 71, 74, 75 e 76.