(Allegato B-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il  domicilio
eletto  o  fissatogli,  dovra'  per   mezzo   dell'Autorita'   locale
rivolgerne  la  domanda  all'Autorita'  politica   del   circondario,
adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi. 
 
  Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli  71,
74, 75 e 76.