(Allegato B-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia,  per  tutto
il tempo che dura la condanna, deve sempre avere  presso  di  se'  la
carta di permanenza, che gli sara' rilasciata  dall'Autorita'  locale
di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sara' determinato.