Art. 80. Egli e' inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni: 1.° Di presentarsi all'Autorita' di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sara' chiamato dalla stessa Autorita' per farla vidimare; 2.° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque uffiziale di pubblica sicurezza, a semplice loro richiesta; 3.° Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, ed altre simili norme.