Art. 82. L'Autorita' locale di pubblica sicurezza terra' apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi notera' i giorni nei quali il condannato dovra' presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avra' imposte. Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro bastera' a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.