(Allegato B-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  L'Autorita' locale di pubblica sicurezza terra' apposito  registro,
in  cui  saranno  annotati  gl'individui  sottoposti  alla   speciale
sorveglianza nel suo distretto, e vi notera' i giorni  nei  quali  il
condannato dovra' presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali  che
gli avra' imposte. 
 
  Nel  caso  di  procedimento,  un  estratto  autentico  di  registro
bastera' a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.