ART. 87 (L)
  (Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)

       1.  Il  servizio  al  pubblico per il patrocinio a spese dello
  Stato  e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001,
  n. 134.
 
          Nota all'art. 87:
              -  La legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge
          30 luglio  1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio
          a spese dello Stato per i non abbienti) e' stata pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  20 aprile  2001,  n.  92.  Si
          trascrive il testo dell'art. 20:
              "Art.  20.  -  1. Presso il consiglio dell'ordine degli
          avvocati e' istituito, con addetti anche avvocati designati
          dal consiglio, un servizio di informazione e consulenza per
          l'accesso  al patrocinio a spese dello Stato e sulla difesa
          d'ufficio.
              2.  Il  servizio  fornisce al pubblico i dati necessari
          per conoscere:
                a) i  costi dei procedimenti giudiziali, con riguardo
          alle  spese  e alle eventuali imposte, nonche' i requisiti,
          le  modalita' e gli obblighi per l'ammissione al patrocinio
          a spese dello Stato;
                b) i  presupposti, le modalita' e gli obblighi per la
          nomina del difensore d'ufficio.
              3.  A  richiesta,  il  servizio  fornisce a chiunque si
          trovi   in   una  situazione  di  conflitto  potenzialmente
          produttiva   di   una   controversia   civile,   penale   o
          amministrativa   le   informazioni   di  cui  al  comma  2,
          specificate  con  riferimento  al  problema prospettato, ai
          fini della valutazione dell'opportunita' dell'instaurazione
          di  o  della  costituzione  in  un  giudizio  ovvero  della
          sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del
          conflitto.
              4.   Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, e' determinato il contributo, da
          porre  a  carico degli utenti, per le spese del servizio di
          cui  al comma 3, in misura tale da assicurare la piu' ampia
          possibilita' di accesso.
              5.   Il   Ministero   della  giustizia  puo'  stipulare
          convenzioni  con  enti  pubblici  o  privati,  che diano la
          propria  disponibilita'  a  concorrere  a  titolo  gratuito
          all'espletamento  del servizio, anche ai sensi dell'art. 43
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".