Art. 242 
 
            Norma di salvaguardia del servizio d'istituto 
 
1. All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente  sezione,
i comandanti delle altre Forze  armate  o  di  presidio  non  possono
ingerirsi in alcun modo nelle  operazioni  giornaliere  dei  militari
dell'Arma  dei  carabinieri,  nell'esercizio   ordinario   del   loro
servizio,  nell'ordine  interno  delle  loro  caserme  e  tanto  meno
distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che  sono  loro
attribuite.