Art. 242 Norma di salvaguardia del servizio d'istituto 1. All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.