Art. 268.
                   (Operai dei monopoli di Stato)

  Gli  operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971,
n.  1024,  hanno  diritto  di  riscattare i servizi di cui alla legge
medesima,  secondo  le  norme in essa contenute, salva l'applicazione
delle norme del presente testo unico, se piu' favorevoli.