Art. 274.
               (Procedimenti amministrativi in corso)

  Per  i  procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza,
in  corso  alla data del 1 gennaio 1976, l'ufficio competente secondo
le  norme  anteriori  mantiene  la  competenza sugli affari di cui e'
investito.
  Tutti  gli  atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni
effetto.
  I  provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi
sino  alla  data  di  entrata  in vigore del presente testo unico, in
conseguenza  dei  quali  abbia gia' avuto inizio il pagamento rateale
del  contributo a carico dell'interessato o siano stati gia' regolati
i  rapporti  tra  lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
hanno  integrale  esecuzione  secondo  le  norme  anteriori alla data
suddetta.