(Allegato B-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
  Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che  verra'  determinata
dalla giunta municipale, e' proibito di sturbare la  pubblica  quiete
con clamori, canti e rumori, oppure  coll'esercizio  di  professioni,
arti e mestieri incomodi o rumorosi.