Articolo 220
       Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui  all'articolo  206  il  tesoriere  e'  tenuto a versare l'importo
dovuto  ai  creditori  alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.