Art. 206 
 
 
           (Accordo bonario per i servizi e le forniture) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in  quanto
compatibili, anche ai  contratti  di  fornitura  di  beni  di  natura
continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie
in fase esecutiva  degli  stessi,  circa  l'esatta  esecuzione  delle
prestazioni dovute.