Art. 211 
 
 
                (Pareri di precontenzioso dell'ANAC) 
 
  1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una  o  piu'  delle
altre parti, l'ANAC esprime parere relativamente a questioni  insorte
durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro  trenta  giorni
dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le  parti  che  vi
abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a  quanto  in  esso
stabilito. Il parere vincolante e' impugnabile innanzi ai  competenti
organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120  del
codice del processo amministrativo. In caso di  rigetto  del  ricorso
contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della
parte ricorrente ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  26  del
codice del processo amministrativo. 
  2. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie  funzioni,  ritenga
sussistente  un  vizio  di  legittimita'  in  uno  degli  atti  della
procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione
appaltante  ad  agire  in  autotutela  e  a  rimuovere  altresi'  gli
eventuali effetti  degli  atti  illegittimi,  entro  un  termine  non
superiore a sessanta giorni. Il mancato  adeguamento  della  stazione
appaltante alla raccomandazione vincolante  dell'Autorita'  entro  il
termine fissato e' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria
entro il limite minimo di euro 250,00 e il  limite  massimo  di  euro
25.000,00, posta a carico del  dirigente  responsabile.  La  sanzione
incide altresi' sul sistema reputazionale delle stazioni  appaltanti,
di cui all'articolo 36 del presente decreto.  La  raccomandazione  e'
impugnabile   innanzi   ai   competenti   organi   della    giustizia
amministrativa ai sensi dell'articolo 120  del  codice  del  processo
amministrativo. 
 
          Note all'art. 211 
              -  Per  l'articolo  120   del   codice   del   processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo  amministrativo)  si  rinvia  alle
          Note all'art. 204. 
              - Si riporta l'articolo  26  del  codice  del  processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione  dell'articolo  44  della
          legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per
          il riordino del processo amministrativo): 
              "Art. 26 (Spese di giudizio) 
              1. Quando emette una  decisione,  il  giudice  provvede
          anche sulle spese del giudizio, secondo  gli  articoli  91,
          92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
          anche conto  del  rispetto  dei  principi  di  chiarezza  e
          sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2. In ogni  caso,
          il giudice, anche d'ufficio, puo'  altresi'  condannare  la
          parte   soccombente   al   pagamento,   in   favore   della
          controparte,  di  una  somma  equitativamente  determinata,
          comunque non superiore al doppio delle spese liquidate,  in
          presenza di motivi manifestamente infondati. 
              2. Il giudice condanna d'ufficio la  parte  soccombente
          al pagamento di una  sanzione  pecuniaria,  in  misura  non
          inferiore al  doppio  e  non  superiore  al  quintuplo  del
          contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
          giudizio, quando la parte soccombente ha agito o  resistito
          temerariamente in giudizio. Nelle controversie  in  materia
          di appalti di cui agli articoli  119,  lettera  a),  e  120
          l'importo della sanzione  pecuniaria  puo'  essere  elevato
          fino all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
          superiore al suddetto limite.  Al  gettito  delle  sanzioni
          previste dal presente comma si applica l'articolo 15  delle
          norme di attuazione.".