(Regolamento di polizia veterinaria- art. 130)
                              Art. 130. 
 
 
  Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle  indagini
e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli  ed
i  provvedimenti  del  sindaco,  ne   riferisce   al   prefetto   con
l'indicazione del  valore  da  attribuire  agli  equini  riconosciuti
morvosi in base alla gravita' ed allo stadio della malattia e tenendo
specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora
dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento. 
  Il prefetto provvede all'emanazione del decreto di  abbattimento  e
determina la misura dell'indennita' prevista dal  disposto  dell'art.
265 del testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.