(Regolamento di polizia veterinaria- art. 131)
                              Art. 131. 
 
 
  Il prefetto puo' ordinare di  sottoporre  ad  esame  clinico  e  ad
accertamento  diagnostico  gli  equini  delle  zone  nelle  quali  si
sospetta che la malattia possa essersi comunque diffusa.