(Regolamento di polizia veterinaria- art. 132)
                              Art. 132. 
 
 
  Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di  preparati
biologici  in  genere  gli  equini  che  non  sono  stati  sottoposti
preventivamente con esito favorevole, alle prove diagnostiche per  la
morva, da ripetere ogni 6 mesi. 
  Il risultato di dette prove, da  eseguirsi  dai  veterinari  che  a
norma delle disposizioni vigenti  esercitano  la  sorveglianza  sugli
animali  degli  istituti  produttori,  deve  essere   comunicato   al
veterinario provinciale. 
  La prova diagnostica della malleina e' obbligatoria ogni anno anche
per i cavalli e gli asini stalloni adibiti  alla  monta  pubblica  ed
alla fecondazione artificiale.