Art. 132. Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sottoposti preventivamente con esito favorevole, alle prove diagnostiche per la morva, da ripetere ogni 6 mesi. Il risultato di dette prove, da eseguirsi dai veterinari che a norma delle disposizioni vigenti esercitano la sorveglianza sugli animali degli istituti produttori, deve essere comunicato al veterinario provinciale. La prova diagnostica della malleina e' obbligatoria ogni anno anche per i cavalli e gli asini stalloni adibiti alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale.