(Allegato B-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
  L'autorita' locale fissera' nell'interesse  della  sicurezza  delle
persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in  cui  sia  lecito
bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune. 
 
  Gli stabilimenti di bagni sono  soggetti  alle  prescrizioni  degli
articoli 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45.