ART. 92 (L)
          (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

     1.  Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il
  coniuge  o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo   76,  comma  2,  ma  i  limiti  di  reddito  indicati
  dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno
  dei familiari conviventi.