Art. 246 
 
                 Individuazione del datore di lavoro 
 
1. Nell'ambito dell'Amministrazione  della  difesa,  le  funzioni  di
datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo
ai titolari  di  enti  e  distaccamenti  che,  ancorche'  non  aventi
qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio  avente
autonomia gestionale e dotati di autonomi  poteri  decisionali  e  di
spesa. 
2. In deroga a  quanto  previsto  al  comma  1,  nel  rispetto  delle
peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita'  di
comando e controllo, assolvono  le  funzioni  di  datore  di  lavoro,
limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari
degli    organismi    centrali    e     periferici     delle     aree
tecnico-amministrativa,   tecnico-industriale   e   tecnico-operativa
dell'Amministrazione  della  difesa  e  le   strutture   di   diretta
collaborazione del Ministro della difesa  che,  ancorche'  non  siano
dotati  di  autonomi  poteri  di  spesa,  sono  pero'  competenti   a
disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia
per  effettuare  la  valutazione  dei  rischi,  ferme   restando   le
responsabilita' dei dirigenti o funzionari  che,  per  effetto  delle
disposizioni  previste  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,   hanno
l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per  le
quali sono necessari  autonomi  poteri  decisionali  e  di  spesa.  I
predetti  datori  di  lavoro  sono  responsabili  limitatamente  agli
effettivi poteri di gestione posseduti. 
3. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale  compete
anche   ai   dirigenti   centrali   o   territoriali    delle    aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale  che,
ancorche' non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa,
sono pero' responsabili della pianificazione e  gestione  finanziaria
delle risorse di  bilancio  ovvero  dell'assegnazione  ai  comandi  o
uffici di cui al comma 1 delle risorse per il  soddisfacimento  della
sicurezza, limitatamente a tali attivita'. Per le unita' navali della
Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto,  la  suddetta
responsabilita'  grava,  in  diversa  misura,  sia  sul   comandante,
deputato  all'impiego  del  personale  dipendente  e  delle   risorse
assegnate,  sia   sulle   autorita'   sovraordinate,   competenti   a
disciplinare l'organizzazione del lavoro, che  su  quelle  competenti
per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e
addestramento, nonche' ad assegnare le risorse per il soddisfacimento
delle norme di sicurezza vigenti. 
4. Per il personale  dell'Amministrazione  della  difesa  che  presta
servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso  gli  organismi
di     vertice     centrali     delle     aree     tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della  difesa  o  presso
Forza armata diversa da quella di appartenenza  ovvero  presso  altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi
di cui al decreto legislativo n. 81  del  2008,  sono  a  carico  del
datore di lavoro designato, nel  proprio  ambito,  dall'organismo  di
vertice  centrale  della   difesa,   ovvero   dalla   Forza   armata,
amministrazione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell'articolo
3, comma 6 del medesimo decreto legislativo. 
5. Per le basi e i comandi NATO  e  UE  multinazionali  presenti  sul
territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o
quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di  supporto  della
nazione  ospite,  del  rispetto  dell'applicazione  della   normativa
nazionale e dei regolamenti in  materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori, assumendo,  a  tal  fine,  le  funzioni  di
datore di lavoro. 
6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di  stato  maggiore
di Forza armata e il Comandante generale  dell'Arma  dei  carabinieri
per l'area tecnico-operativa, nonche' il  Segretario  generale  della
difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e  il
Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta
collaborazione, con proprie  determinazioni  individuano  nell'ambito
delle   rispettive   organizzazioni,    secondo    quanto    disposto
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  n.  81
del  2008,  gli  incarichi  a  cui  sono  associate  le  funzioni   e
responsabilita' di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri  recati
dai commi 1 - 5, nonche' delle  peculiarita'  organizzative  e  delle
specifiche  effettive  esigenze  connesse  al   servizio   espletato.
Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie  di  porto,  il
Comandante generale del Corpo. 
7. Con il provvedimento di cui al comma  6  possono  essere  altresi'
attribuite alcuni specifici obblighi propri del datore  di  lavoro  a
unita'   organizzative,   a   livello    centrale    o    periferico,
istituzionalmente competenti in materia. 
 
          Note all'art. 246: 
          - Il testo dell'art. 2 del  decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81  (Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli  effetti  delle
          disposizioni di cui  al  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
          a)  «lavoratore»:  persona  che,  indipendentemente   dalla
          tipologia  contrattuale,  svolge  un'attivita'   lavorativa
          nell'ambito dell'organizzazione  di  un  datore  di  lavoro
          pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
          fine di apprendere un mestiere, un'arte o una  professione,
          esclusi gli addetti ai servizi domestici  e  familiari.  Al
          lavoratore  cosi'  definito   e'   equiparato:   il   socio
          lavoratore di cooperativa o di societa',  anche  di  fatto,
          che presta la sua attivita'  per  conto  delle  societa'  e
          dell'ente stesso;  l'associato  in  partecipazione  di  cui
          all'articolo  2549,  e  seguenti  del  codice  civile;   il
          soggetto  beneficiario   delle   iniziative   di   tirocini
          formativi e di orientamento di cui  all'articolo  18  della
          legge 24 giugno  1997,  n.  196,  e  di  cui  a  specifiche
          disposizioni delle leggi  regionali  promosse  al  fine  di
          realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro  o  di
          agevolare le scelte professionali  mediante  la  conoscenza
          diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli  istituti  di
          istruzione ed universitari e il partecipante  ai  corsi  di
          formazione  professionale  nei  quali  si  faccia  uso   di
          laboratori,  attrezzature  di  lavoro  in  genere,   agenti
          chimici,   fisici   e   biologici,    ivi    comprese    le
          apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente  ai
          periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato  alle
          strumentazioni o ai laboratori in  questione;  i  volontari
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
          civile; il lavoratore di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 
          b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di
          lavoro con il lavoratore  o,  comunque,  il  soggetto  che,
          secondo il tipo e  l'assetto  dell'organizzazione  nel  cui
          ambito il lavoratore presta la  propria  attivita',  ha  la
          responsabilita' dell'organizzazione  stessa  o  dell'unita'
          produttiva in quanto esercita i  poteri  decisionali  e  di
          spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          per datore di lavoro  si  intende  il  dirigente  al  quale
          spettano i poteri di gestione, ovvero  il  funzionario  non
          avente  qualifica  dirigenziale,  nei  soli  casi  in   cui
          quest'ultimo sia preposto ad un  ufficio  avente  autonomia
          gestionale,  individuato  dall'organo  di   vertice   delle
          singole amministrazioni  tenendo  conto  dell'ubicazione  e
          dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene  svolta
          l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali  e  di
          spesa.   In   caso   di   omessa   individuazione,   o   di
          individuazione non conforme ai criteri sopra  indicati,  il
          datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; 
          c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata  dal
          datore di lavoro pubblico o privato; 
          d) «dirigente»: persona che, in  ragione  delle  competenze
          professionali e di poteri gerarchici e funzionali  adeguati
          alla natura dell'incarico conferitogli, attua le  direttive
          del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa  e
          vigilando su di essa; 
          e) «preposto»: persona che,  in  ragione  delle  competenze
          professionali  e  nei  limiti  di   poteri   gerarchici   e
          funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
          sovrintende  alla   attivita'   lavorativa   e   garantisce
          l'attuazione delle direttive  ricevute,  controllandone  la
          corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed  esercitando
          un funzionale potere di iniziativa; 
          f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:
          persona  in  possesso  delle  capacita'  e  dei   requisiti
          professionali di cui all'articolo 32 designata  dal  datore
          di lavoro, a cui risponde, per coordinare  il  servizio  di
          prevenzione e protezione dai rischi; 
          g) «addetto  al  servizio  di  prevenzione  e  protezione»:
          persona  in  possesso  delle  capacita'  e  dei   requisiti
          professionali di cui all'articolo  32,  facente  parte  del
          servizio di cui alla lettera l); 
          h) «medico competente»:  medico  in  possesso  di  uno  dei
          titoli e dei requisiti formativi  e  professionali  di  cui
          all'articolo 38, che  collabora,  secondo  quanto  previsto
          all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro  ai  fini
          della valutazione dei rischi ed e'  nominato  dallo  stesso
          per effettuare la sorveglianza sanitaria e  per  tutti  gli
          altri compiti di cui al presente decreto; 
          i)  «rappresentante  dei  lavoratori  per  la   sicurezza»:
          persona eletta o designata per rappresentare  i  lavoratori
          per quanto  concerne  gli  aspetti  della  salute  e  della
          sicurezza durante il lavoro; 
          l) «servizio  di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi»:
          insieme delle persone, sistemi e mezzi  esterni  o  interni
          all'azienda  finalizzati  all'attivita'  di  prevenzione  e
          protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 
          m) «sorveglianza sanitaria»:  insieme  degli  atti  medici,
          finalizzati alla tutela dello stato di salute  e  sicurezza
          dei lavoratori, in relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai
          fattori  di  rischio  professionali  e  alle  modalita'  di
          svolgimento dell'attivita' lavorativa; 
          n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o  misure
          necessarie anche  secondo  la  particolarita'  del  lavoro,
          l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
          professionali nel rispetto della salute della popolazione e
          dell'integrita' dell'ambiente esterno; 
          o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale  e
          sociale, non consistente solo in un'assenza di  malattia  o
          d'infermita'; 
          p)  «sistema  di  promozione  della  salute  e  sicurezza»:
          complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la
          partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione  dei
          programmi  di  intervento  finalizzati  a   migliorare   le
          condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 
          q)  «valutazione  dei  rischi»:   valutazione   globale   e
          documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
          lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in  cui
          essi  prestano  la  propria   attivita',   finalizzata   ad
          individuare  le  adeguate  misure  di  prevenzione   e   di
          protezione e ad elaborare il programma delle misure atte  a
          garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di  salute
          e sicurezza; 
          r) «pericolo»:  proprieta'  o  qualita'  intrinseca  di  un
          determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 
          s) «rischio»: probabilita' di  raggiungimento  del  livello
          potenziale di  danno  nelle  condizioni  di  impiego  o  di
          esposizione ad un determinato fattore o agente oppure  alla
          loro combinazione; 
          t)   «unita'   produttiva»:   stabilimento   o    struttura
          finalizzati alla produzione di  beni  o  all'erogazione  di
          servizi,  dotati  di  autonomia   finanziaria   e   tecnico
          funzionale; 
          u)  «norma  tecnica»:  specifica   tecnica,   approvata   e
          pubblicata  da  un'organizzazione  internazionale,  da   un
          organismo  europeo  o  da   un   organismo   nazionale   di
          normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; 
          v) «buone prassi»: soluzioni  organizzative  o  procedurali
          coerenti con la normativa vigente e con le norme  di  buona
          tecnica,   adottate   volontariamente   e   finalizzate   a
          promuovere la salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro
          attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle
          condizioni di lavoro, elaborate e raccolte  dalle  regioni,
          dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          del   lavoro   (ISPESL),   dall'Istituto   nazionale    per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  e
          dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate
          dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
          6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che  provvede  a
          assicurarne la piu' ampia diffusione; 
          z) «linee guida»: atti di  indirizzo  e  coordinamento  per
          l'applicazione della  normativa  in  materia  di  salute  e
          sicurezza  predisposti  dai   Ministeri,   dalle   regioni,
          dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano; 
          aa) «formazione»: processo educativo  attraverso  il  quale
          trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema
          di  prevenzione  e  protezione   aziendale   conoscenze   e
          procedure utili alla  acquisizione  di  competenze  per  lo
          svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in  azienda
          e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione  dei
          rischi; 
          bb) «informazione»: complesso  delle  attivita'  dirette  a
          fornire  conoscenze  utili   alla   identificazione,   alla
          riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
          cc) «addestramento»: complesso delle  attivita'  dirette  a
          fare   apprendere   ai   lavoratori   l'uso   corretto   di
          attrezzature, macchine,  impianti,  sostanze,  dispositivi,
          anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; 
          dd) «modello di  organizzazione  e  di  gestione»:  modello
          organizzativo   e   gestionale   per   la   definizione   e
          l'attuazione di una politica  aziendale  per  la  salute  e
          sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1,  lettera  a),
          del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,  idoneo  a
          prevenire i reati di cui agli articoli  589  e  590,  terzo
          comma, del codice penale,  commessi  con  violazione  delle
          norme antinfortunistiche e sulla tutela  della  salute  sul
          lavoro; 
          ee)  «organismi   paritetici»:   organismi   costituiti   a
          iniziativa di una o piu'  associazioni  dei  datori  e  dei
          prestatori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative
          sul  piano  nazionale,  quali  sedi  privilegiate  per:  la
          programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
          raccolta  di  buone  prassi  a  fini  prevenzionistici;  lo
          sviluppo di azioni inerenti alla salute  e  alla  sicurezza
          sul   lavoro;   l'assistenza   alle   imprese   finalizzata
          all'attuazione degli adempimenti  in  materia;  ogni  altra
          attivita' o funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai
          contratti collettivi di riferimento; 
          ff) «responsabilita' sociale delle  imprese»:  integrazione
          volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle
          aziende e organizzazioni nelle loro attivita' commerciali e
          nei loro rapporti con le parti interessate.».