Art. 256 
 
      Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
 
1. Per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, al fine
di  tutela  delle  informazioni  di  cui  e'  ritenuta   vietata   la
divulgazione nell'interesse  della  sicurezza  nazionale  ovvero  per
evitare pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e  ai
compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano
i seguenti criteri: 
a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione  di
servizi, lavori, opere o forniture  nell'ambito  dell'Amministrazione
della difesa,  i  costi  relativi  alla  prevenzione  dai  rischi  da
interferenze fra le attivita'  dell'Amministrazione  della  difesa  e
quelle  delle  imprese  appaltatrici,  sono  indicati  omettendo   le
specifiche informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione; 
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle
attivita' svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle  svolte
dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o  forniture  e'
elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto  e
previa verifica delle effettive interferenze, dal  datore  di  lavoro
committente ovvero, se  diverso  da  questi,  dal  datore  di  lavoro
dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere  o  forniture,
se  si  tratta   di   appalti   aggiudicati   dagli   enti   centrali
dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i  comandi
dipendenti. All'attivita' di  cui  al  precedente  periodo  collabora
anche il datore di lavoro appaltatore. 
2.  Il  documento  di   valutazione   dei   rischi   interferenziali,
sottoscritto dai datori  di  lavoro  committente  e  appaltatore,  se
contiene inevitabili informazioni  di  cui  e'  ritenuta  vietata  la
divulgazione: 
a)  non  e'  allegato  al  contratto   di   appalto,   subappalto   o
somministrazione, ma  e'  custodito,  con  le  misure  finalizzate  a
salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo  del
datore di lavoro  committente  o  quello  destinatario  dei  servizi,
lavori, opere o forniture oggetto  dell'appalto,  concordato  con  il
datore di lavoro appaltatore, e ne e'  data  menzione  nel  contratto
stesso.  Le  misure  prevenzionistiche  occorrenti  a  seguito  della
valutazione dei rischi da interferenze  sono  immediatamente  attuate
dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque  portate  a
conoscenza dei lavoratori interessati; 
b) puo' essere visionato, senza estrazione di copia,  oltre  che  dal
personale dell'Amministrazione della difesa a cio'  autorizzato,  ivi
compresi i rappresentanti militari e civili  dei  lavoratori  per  la
sicurezza, esclusivamente  dal  datore  di  lavoro  appaltatore,  dal
responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione   e   dai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella
parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto  personale
ha  l'obbligo  di  non  divulgare  le  notizie  e   le   informazioni
concernenti i luoghi e le attivita' dell'Amministrazione della difesa
di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede. 
3. Per il personale utilizzato  dalle  imprese  appaltatrici  per  lo
svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture,  gli  obblighi  e
gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008  sono
a carico del datore di lavoro delle medesime imprese. 
4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui
all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008,  si
intendono   comunque   essenziali   i   beni   e   servizi   il   cui
approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento  o
alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245. 
 
 
          Note all'art. 256: 
          - Il testo dell'art. 26 del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81  (Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art.  26  (Obblighi  connessi  ai  contratti  d'appalto  o
          d'opera o di somministrazione). - 1. Il datore  di  lavoro,
          in caso di  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture
          all'impresa   appaltatrice   o   a   lavoratori    autonomi
          all'interno della propria azienda, o di una singola  unita'
          produttiva della stessa,  nonche'  nell'ambito  dell'intero
          ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la
          disponibilita'  giuridica  dei  luoghi  in  cui  si  svolge
          l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: 
          a) verifica, con le modalita' previste dal decreto  di  cui
          all'articolo  6,   comma   8,   lettera   g),   l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori autonomi in relazione ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture da affidare in appalto o mediante  contratto
          d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto  di  cui  al  periodo  che  precede,  la
          verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita': 
          1) acquisizione del certificato di iscrizione  alla  camera
          di commercio, industria e artigianato; 
          2)   acquisizione   dell'autocertificazione    dell'impresa
          appaltatrice o dei lavoratori  autonomi  del  possesso  dei
          requisiti  di  idoneita'  tecnico-professionale,  ai  sensi
          dell'articolo  47  del  testo  unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa, di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; 
          b) fornisce agli stessi soggetti  dettagliate  informazioni
          sui rischi specifici esistenti nell'ambiente  in  cui  sono
          destinati ad operare e sulle misure  di  prevenzione  e  di
          emergenza adottate in relazione alla propria attivita'. 
          2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro,  ivi
          compresi i subappaltatori: 
          a) cooperano all'attuazione delle misure di  prevenzione  e
          protezione dai rischi sul lavoro  incidenti  sull'attivita'
          lavorativa oggetto dell'appalto; 
          b) coordinano gli interventi di  protezione  e  prevenzione
          dai rischi cui  sono  esposti  i  lavoratori,  informandosi
          reciprocamente anche al fine  di  eliminare  rischi  dovuti
          alle  interferenze  tra  i  lavori  delle  diverse  imprese
          coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 
          3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
          ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un  unico
          documento di valutazione dei rischi che indichi  le  misure
          adottate per  eliminare  o,  ove  cio'  non  e'  possibile,
          ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale  documento
          e' allegato al  contratto  di  appalto  o  di  opera  e  va
          adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi  e
          forniture.  Ai  contratti  stipulati  anteriormente  al  25
          agosto 2007 ed ancora in corso alla data  del  31  dicembre
          2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere
          allegato  entro  tale  ultima  data.  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai rischi specifici  propri
          dell'attivita' delle imprese  appaltatrici  o  dei  singoli
          lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni,  tale  documento   e'   redatto,   ai   fini
          dell'affidamento del contratto, dal soggetto  titolare  del
          potere decisionale e di spesa relativo alla gestione  dello
          specifico appalto. 
          3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi  1  e
          2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di
          natura intellettuale, alle mere forniture  di  materiali  o
          attrezzature nonche' ai lavori o servizi la cui durata  non
          sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino
          rischi derivanti  dalla  presenza  di  agenti  cancerogeni,
          biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei  rischi
          particolari di cui all'allegato XI. 
          3-ter. Nei casi  in  cui  il  contratto  sia  affidato  dai
          soggetti di cui all' articolo  3,  comma  34,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti  i  casi  in
          cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il
          soggetto che affida il contratto  redige  il  documento  di
          valutazione  dei  rischi  da   interferenze   recante   una
          valutazione ricognitiva dei rischi standard  relativi  alla
          tipologia della prestazione che  potrebbero  potenzialmente
          derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto  presso
          il  quale  deve  essere  eseguito   il   contratto,   prima
          dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto  documento
          riferendolo ai rischi specifici  da  interferenza  presenti
          nei   luoghi   in   cui   verra'    espletato    l'appalto;
          l'integrazione,     sottoscritta      per      accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. 
          4. Ferme restando  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in
          materia  di  responsabilita'  solidale   per   il   mancato
          pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali
          e  assicurativi,  l'imprenditore  committente  risponde  in
          solido  con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno   degli
          eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali  il
          lavoratore,    dipendente    dall'appaltatore     o     dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di  previdenza
          per il settore  marittimo  (IPSEMA).  Le  disposizioni  del
          presente comma non si applicano ai  danni  conseguenza  dei
          rischi  specifici  propri  dell'attivita'   delle   imprese
          appaltatrici o subappaltatrici. 
          5. Nei singoli contratti di subappalto,  di  appalto  e  di
          somministrazione, anche qualora in essere al momento  della
          data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
          articoli   1559,   ad   esclusione   dei    contratti    di
          somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e
          1677  del  codice  civile,  devono  essere   specificamente
          indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del
          codice civile i costi delle misure adottate  per  eliminare
          o, ove cio' non sia possibile, ridurre al minimo  i  rischi
          in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
          interferenze delle lavorazioni. I costi  di  cui  al  primo
          periodo non sono soggetti a  ribasso.  Con  riferimento  ai
          contratti di cui al precedente periodo stipulati prima  del
          25 agosto 2007 i costi della sicurezza  del  lavoro  devono
          essere indicati entro il  31  dicembre  2008,  qualora  gli
          stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A  tali
          dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e gli  organismi  locali  delle
          organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale. 
          6. Nella predisposizione delle  gare  di  appalto  e  nella
          valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure  di
          affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e  di
          forniture, gli enti aggiudicatori sono  tenuti  a  valutare
          che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
          al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza,  il
          quale  deve  essere  specificamente  indicato  e  risultare
          congruo rispetto all'entita'  e  alle  caratteristiche  dei
          lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
          comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
          apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della  salute  e
          delle politiche sociali, sulla base  dei  valori  economici
          previsti  dalla  contrattazione  collettiva  stipulata  dai
          sindacati  comparativamente  piu'  rappresentativi,   delle
          norme  in  materia  previdenziale  ed  assistenziale,   dei
          diversi  settori  merceologici  e  delle  differenti   aree
          territoriali.   In   mancanza   di   contratto   collettivo
          applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'   determinato   in
          relazione al contratto collettivo del settore  merceologico
          piu' vicino a quello preso in considerazione. 
          7.  Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  come  da   ultimo
          modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge  3  agosto
          2007, n. 123, trovano applicazione in  materia  di  appalti
          pubblici le disposizioni del presente decreto. 
          8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime  di
          appalto o subappalto, il  personale  occupato  dall'impresa
          appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere  munito   di
          apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro.».