Art. 264 
 
     Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri 
 
1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza  militare  di
polizia in  servizio  permanente  di  pubblica  sicurezza,  ai  sensi
dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con
il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in
materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo  3,  comma
2, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
 
          Note all'art. 264: 
          - Per l'art. 3 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
          81, si vedano le note all'art. 245.