Art. 213 
 
 
                (Autorita' Nazionale Anticorruzione) 
 
  1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l'attivita'
di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei  limiti  di  quanto
stabilito dal presente codice, all'Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC) di cui all'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che agisce anche al fine di prevenire  e  contrastare  illegalita'  e
corruzione. 
  2. L'ANAC, attraverso  linee  guida,  bandi-tipo,  capitolati-tipo,
contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque
denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della  qualita'
dell'attivita' delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche
facilitando  lo  scambio  di  informazioni  e  la   omogeneita'   dei
procedimenti amministrativi e favorisce lo  sviluppo  delle  migliori
pratiche.  Trasmette  alle  Camere,  immediatamente  dopo   la   loro
adozione, gli atti  di  regolazione  e  gli  altri  atti  di  cui  al
precedente periodo ritenuti  maggiormente  rilevanti  in  termini  di
impatto,  per   numero   di   operatori   potenzialmente   coinvolti,
riconducibilita'  a  fattispecie  criminose,  situazioni  anomale   o
comunque sintomatiche di condotte illecite da  parte  delle  stazioni
appaltanti. Resta ferma l'impugnabilita' delle decisioni e degli atti
assunti  dall'ANAC  innanzi  ai  competenti   organi   di   giustizia
amministrativa L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida,  si  dota,
nei modi previsti dal proprio  ordinamento,  di  forme  e  metodi  di
consultazione,  di  analisi  e   di   verifica   dell'impatto   della
regolazione, di consolidamento  delle  linee  guida  in  testi  unici
integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata  pubblicita',
anche sulla Gazzetta Ufficiale,  in  modo  che  siano  rispettati  la
qualita'  della  regolazione  e  il  divieto  di  introduzione  o  di
mantenimento di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 
  3. Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti, l'Autorita': 
  a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale,  di
lavori, servizi e  forniture  nei  settori  ordinari  e  nei  settori
speciali e sui contratti secretati o che esigono  particolari  misure
di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della
legge  6  novembre  2012,  n.  190,  nonche'  sui  contratti  esclusi
dall'ambito di applicazione del codice; 
  b) vigila affinche' sia  garantita  l'economicita'  dell'esecuzione
dei  contratti  pubblici  e  accerta  che  dalla  stessa  non  derivi
pregiudizio per il pubblico erario; 
  c) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto,  fenomeni
particolarmente gravi di  inosservanza  o  di  applicazione  distorta
della normativa di settore; 
  d) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti  in
relazione alla normativa vigente di settore; 
  e) predispone e invia al Governo  e  al  Parlamento  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate
nell'esercizio delle proprie funzioni; 
  f)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  degli  esecutori  dei
contratti  pubblici  di  lavori  ed  esercita  i   correlati   poteri
sanzionatori; 
  g) vigila sul  divieto  di  affidamento  dei  contratti  attraverso
procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera  un  controllo
sulla corretta applicazione della  specifica  disciplina  derogatoria
prevista per i casi di somma urgenza e di protezione  civile  di  cui
all'articolo 163 del presente codice; 
  h) per affidamenti di particolare interesse,  svolge  attivita'  di
vigilanza collaborativa  attuata  previa  stipula  di  protocolli  di
intesa  con  le  stazioni  appaltanti  richiedenti,   finalizzata   a
supportare  le  medesime   nella   predisposizione   degli   atti   e
nell'attivita' di gestione dell'intera procedura di gara. 
  4. L'Autorita' gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza. 
  5.  Nell'ambito  dello   svolgimento   della   propria   attivita',
l'Autorita' puo' disporre ispezioni, anche su richiesta  motivata  di
chiunque  ne  abbia  interesse,   avvalendosi   eventualmente   della
collaborazione di altri organi dello Stato nonche'  dell'ausilio  del
Corpo della Guardia  di  Finanza,  che  esegue  le  verifiche  e  gli
accertamenti richiesti agendo  con  i  poteri  di  indagine  ad  esso
attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto e alle imposte sui redditi. 
  6.  Qualora  accerti  l'esistenza  di  irregolarita',   l'Autorita'
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e,  se
le irregolarita' hanno  rilevanza  penale,  alle  competenti  Procure
della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei  contratti
pubblici derivi pregiudizio per il pubblico  erario,  gli  atti  e  i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e  alla  Procura
generale della Corte dei conti. 
  7. L'Autorita' collabora con l'Autorita' Garante della  Concorrenza
e  del  Mercato  per  la  rilevazione  di   comportamenti   aziendali
meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione  del  "Rating  di
legalita'" delle imprese di cui all'articolo 5-ter del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n.  27.  Il  rating  di  legalita'  concorre  anche  alla
determinazione del rating di impresa di cui  all'articolo  83,  comma
10; 
  8. Per le finalita' di cui al  comma  2,  l'Autorita'  gestisce  la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale  confluiscono
tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche  a
livello  territoriale,  onde  garantire   accessibilita'   unificata,
trasparenza, pubblicita' e tracciabilita' delle procedure di  gara  e
delle  fasi  a   essa   prodromiche   e   successive.   Con   proprio
provvedimento, l'Autorita' individua le modalita' e i tempi  entro  i
quali  i  titolari  di  suddette  banche  dati,  previa  stipula   di
protocolli di interoperabilita', garantiscono la confluenza dei  dati
medesimi nell'unica  Banca  dati  accreditata,  di  cui  la  medesima
autorita' e' titolare in via esclusiva.  Ferma  restando  l'autonomia
della  banca  dati  nazionale  degli  operatori  economici   di   cui
all'articolo 81, l'Autorita' e il Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti concordano le modalita' di interscambio delle  informazioni
per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela
della legalita' dell'Autorita' e nel contempo evitare sovrapposizione
di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse  della
fruizione degli stessi da parte degli  operatori  economici  e  delle
stazioni appaltanti. 
  9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8,  l'Autorita'
si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, composto da una sezione centrale  e  da  sezioni
regionali aventi sede presso  le  regioni  e  le  province  autonome.
L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla  base  di
apposite convenzioni, anche attraverso collegamento  con  i  relativi
sistemi  in  uso  presso  altre  Amministrazioni  pubbliche  e  altri
soggetti operanti nei settore  dei  contratti  pubblici.  L'Autorita'
stabilisce le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le
informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione  che
le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori  sono  tenuti  a
trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che  ometta,
senza giustificato motivo, di fornire informazioni  richieste  ovvero
fornisce informazioni non veritiere,  l'Autorita'  puo'  irrogare  la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui al  comma  13.  La  sezione
centrale  dell'Osservatorio  si  avvale   delle   sezioni   regionali
competenti  per  territorio  per  l'acquisizione  delle  informazioni
necessarie allo svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  ovvero  di
analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi  accordi  con
le regioni stesse. 
  10. L'Autorita' gestisce il Casellario  Informatico  dei  contratti
pubblici  di  lavori,   servizi   e   forniture,   istituito   presso
l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici  con  riferimento  alle  iscrizioni
previste dall'articolo 80. Garantisce altresi', il  collegamento  con
la banca dati di cui all'articolo 81. 
  11. Presso l'Autorita' opera la Camera arbitrale  per  i  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture  di  cui  all'articolo
210. 
  12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 67, legge 23
dicembre 2005, n. 266. 
  13. L'Autorita' ha il potere di  irrogare  sanzioni  amministrative
pecuniarie nei confronti dei  soggetti  che  rifiutano  od  omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire  i
documenti richiesti dalla stessa  e  nei  confronti  degli  operatori
economici  che  non  ottemperano  alla   richiesta   della   stazione
appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento,  entro  il
limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di  euro  25.000,00.
Nei  confronti  dei  soggetti  che  a  fronte  della   richiesta   di
informazioni o di esibizione di  documenti  da  parte  dell'Autorita'
forniscono informazioni o esibiscono documenti non  veritieri  e  nei
confronti degli operatori  economici  che  forniscono  alle  stazioni
appaltanti  o  agli  enti   aggiudicatori   o   agli   organismi   di
attestazione, dati o documenti non veritieri circa  il  possesso  dei
requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale,
l'Autorita'  ha  il  potere  di  irrogare   sanzioni   amministrative
pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite  massimo
di  euro  50.000,00.  Con  propri  atti  l'Autorita'   disciplina   i
procedimenti sanzionatori di sua competenza. 
  14.  Le  somme  derivanti  dal  pagamento  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 211 sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione in un apposito  fondo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per essere destinati, con decreto dello  stesso  Ministro,
alla  premialita'  delle  stazioni  appaltanti,  secondo  i   criteri
individuati  dall'ANAC  ai  sensi  dell'articolo  38.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  15. L'Autorita' gestisce e aggiorna l'Albo  Nazionale  obbligatorio
dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo  78
nonche' l'elenco  delle  stazioni  appaltanti  che  operano  mediante
affidamenti diretti nei confronti di proprie  societa'  in  house  ai
sensi dell'articolo 192. 
  16. E' istituito,  presso  l'Autorita',  nell'ambito  dell'Anagrafe
unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori. 
  17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per
materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati  dall'ANAC
comunque denominati, l'ANAC pubblica  i  suddetti  provvedimenti  con
modalita' tali da rendere immediatamente  accessibile  alle  stazioni
appaltanti e agli operatori economici  la  disciplina  applicabile  a
ciascun procedimento. 
 
          Note all'art. 213 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 24  giugno
          2014 n. 90 (Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la
          trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli  uffici
          giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 114: 
              "Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la  vigilanza
          sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture  e
          definizione   delle   funzioni   dell'Autorita'   nazionale
          anticorruzione) 
              1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture,  di  cui  all'articolo  6  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  e  successive
          modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              2. I compiti e le  funzioni  svolti  dall'Autorita'  di
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture   sono   trasferiti    all'Autorita'    nazionale
          anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la  trasparenza
          (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto  legislativo  27
          ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata   Autorita'
          nazionale anticorruzione. 
              3.    Il    Presidente     dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, entro il  31  dicembre  2014,  presenta  al
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  un  piano  per  il
          riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
              a) il trasferimento  definitivo  delle  risorse  umane,
          finanziarie e strumentali, necessarie  per  lo  svolgimento
          delle funzioni di cui  al  comma  2,  specificando  che  il
          personale   attualmente   in   servizio   presso    l'ANAC,
          appartenente ai ruoli delle  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  confluisce
          in un unico ruolo insieme con il personale della  soppressa
          Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori,  servizi  e  forniture  individuato  nel  piano  di
          riordino di cui all'alinea del presente comma; 
              b) la riduzione non inferiore al venti  per  cento  del
          trattamento economico accessorio del personale  dipendente,
          inclusi i dirigenti; 
              c)  la  riduzione  delle  spese  di  funzionamento  non
          inferiore al venti per cento. 
              4. Il piano di cui al  comma  3  acquista  efficacia  a
          seguito dell'approvazione con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da  emanare,  previo  parere  delle
          competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta  giorni
          dalla presentazione del medesimo piano  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              5.  In  aggiunta  ai  compiti  di  cui  al   comma   2,
          l'Autorita' nazionale anticorruzione: 
              a) riceve notizie e  segnalazioni  di  illeciti,  anche
          nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165; 
              a-bis)  riceve  notizie  e  segnalazioni   da   ciascun
          avvocato  dello  Stato  il  quale,   nell'esercizio   delle
          funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a  conoscenza
          di violazioni di disposizioni di legge o di  regolamento  o
          di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che
          rientrano nella disciplina del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati  dello
          Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia  di  cui
          all'articolo 331 del codice di procedura penale; 
              b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel
          rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981,
          n. 689,  una  sanzione  amministrativa  non  inferiore  nel
          minimo a euro 1.000 e non  superiore  nel  massimo  a  euro
          10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto  obbligato  ometta
          l'adozione  dei  piani  triennali  di   prevenzione   della
          corruzione, dei programmi triennali di  trasparenza  o  dei
          codici di comportamento. 
              5-bis.  Per  le  controversie  aventi  ad  oggetto   le
          sanzioni di cui al comma 5, lettera b),  e'  competente  il
          tribunale in composizione monocratica. 
              5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma  2,
          lettera  g),  della  legge  6  novembre   2012,   n.   190,
          l'Autorita' nazionale  anticorruzione  da'  altresi'  conto
          dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4  e  5  del
          presente articolo, indicando le  possibili  criticita'  del
          quadro amministrativo e normativo che  rendono  il  sistema
          dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni
          di corruzione. 
              6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento  delle
          sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano
          nella     disponibilita'      dell'Autorita'      nazionale
          anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita'
          istituzionali. Le stesse somme  vengono  rendicontate  ogni
          sei mesi  e  pubblicate  nel  sito  internet  istituzionale
          dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  specificando  la
          sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette
          somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
          utilizzazione. 
              7.    Il    Presidente     dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione  formula  proposte  al   Commissario   unico
          delegato  del  Governo  per  l'Expo  Milano  2015  ed  alla
          Societa' Expo 2015 p.a.  per  la  corretta  gestione  delle
          procedure d'appalto per la  realizzazione  dell'evento.  Il
          presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione  segnala
          all'autorita' amministrativa di cui all'articolo 47,  comma
          3, del  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  le
          violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e
          dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato
          articolo   47,   ai   fini   dell'esercizio   del    potere
          sanzionatorio di cui al medesimo articolo. 
              8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e  5,
          il Presidente dell'ANAC  provvede  con  le  risorse  umane,
          strumentali e  finanziarie  della  soppressa  Autorita'  di
          vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al
          comma 4. 
              9. Al fine di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di
          prevenzione    della     corruzione     nelle     pubbliche
          amministrazioni, le funzioni della  predetta  Autorita'  in
          materia di misurazione e valutazione della performance,  di
          cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12,  13  e  14  del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  sono  trasferite  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto.
          Con riguardo al solo trasferimento delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 13, comma 6, lettere  m)  e  p),  del  decreto
          legislativo n. 150  del  2009,  relativamente  ai  progetti
          sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
          trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo  tra
          il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  l'Autorita'
          nazionale anticorruzione, anche al fine  di  individuare  i
          progetti   che   possono   piu'   opportunamente   rimanere
          nell'ambito    della    medesima    Autorita'     nazionale
          anticorruzione. 
              10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  180
          giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il
          Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9
          in materia di misurazione e valutazione della  performance,
          sulla base delle seguenti norme generali regolatrici  della
          materia: 
              a) revisione  e  semplificazione  degli  adempimenti  a
          carico  delle  amministrazioni  pubbliche,   al   fine   di
          valorizzare  le   premialita'   nella   valutazione   della
          performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando
          le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e
          5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
              b) progressiva integrazione del ciclo della performance
          con la programmazione finanziaria; 
              c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
              d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati; 
              e)  conseguente  revisione   della   disciplina   degli
          organismi indipendenti di valutazione. 
              11.  Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri  puo'  avvalersi  ai
          sensi dell'articolo 17, comma 14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di
          comando per lo svolgimento  delle  funzioni  relative  alla
          misurazione e valutazione della performance. 
              12.  Il  comma  7,  dell'articolo   13,   del   decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato. 
              13. All'articolo 11 del decreto legislativo  30  luglio
          1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il comma 2 e' abrogato; 
              b) al comma 5, secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a
          diversa disposizione adottata ai sensi del comma  2,"  sono
          soppresse. 
              14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo
          1 del decreto del Presidente della Repubblica  12  dicembre
          2006, n. 315 e' soppresso. 
              14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica
          delegata per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo
          strategico   nelle   amministrazioni   dello   Stato   sono
          attribuite all'Ufficio per il programma  di  Governo  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri.  L'Ufficio  provvede
          alle funzioni trasferite con le risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              15.  Le  funzioni  del  Dipartimento   della   funzione
          pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  in
          materia di trasparenza e prevenzione  della  corruzione  di
          cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6  novembre
          2012 n. 190, e le  funzioni  di  cui  all'articolo  48  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  sono  trasferite
          all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              16. Dall'applicazione del presente articolo non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              - La legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe  al  Governo
          per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,  2014/24/UE  e
          2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
          febbraio  2014,  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016,  n.
          23. 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  lettera  f-bis),
          della legge 6 novembre 2012 n.  190  (Disposizioni  per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): 
              "Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la
          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella
          pubblica amministrazione) 
              (Omissis) 
              2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza  e
          l'integrita'  delle  amministrazioni  pubbliche,   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
          150, e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominata
          «Commissione»,    opera    quale    Autorita'     nazionale
          anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
          In particolare, la Commissione: 
              (Omissis) 
              f-bis)  esercita  la  vigilanza  e  il  controllo   sui
          contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta l'articolo  5-ter  del  decreto  legge  24
          gennaio  2012,  n.   1   (Disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), convertito con modificazioni  dalle  legge
          24 marzo 2012, n. 27: 
              "Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese) 
              1. Al fine di  promuovere  l'introduzione  di  principi
          etici nei comportamenti  aziendali,  all'Autorita'  garante
          della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di
          segnalare al Parlamento le modifiche  normative  necessarie
          al perseguimento del sopraindicato scopo anche in  rapporto
          alla tutela  dei  consumatori,  nonche'  di  procedere,  in
          raccordo con i Ministeri della  giustizia  e  dell'interno,
          alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte,
          di un rating di  legalita'  per  le  imprese  operanti  nel
          territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di
          due milioni di euro, riferito alla  singola  impresa  o  al
          gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le  modalita'
          stabilite da un regolamento  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato da emanare entro  novanta  giorni
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono
          essere  chieste   informazioni   a   tutte   le   pubbliche
          amministrazioni. Del rating attribuito si  tiene  conto  in
          sede  di  concessione  di  finanziamenti  da  parte   delle
          pubbliche amministrazioni, nonche' in sede  di  accesso  al
          credito  bancario,  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  e  del
          Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener
          conto del rating attribuito  in  sede  di  concessione  dei
          finanziamenti alle imprese sono tenuti a  trasmettere  alla
          Banca d'Italia  una  dettagliata  relazione  sulle  ragioni
          della decisione assunta.". 
              - Si riporta l'articolo 1, comma  67,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2006): 
              "Art. 1 
              (Omissis) 
              67. L'Autorita' per la vigilanza sui  lavori  pubblici,
          cui e' riconosciuta autonomia organizzativa e  finanziaria,
          ai fini della  copertura  dei  costi  relativi  al  proprio
          funzionamento di cui  al  comma  65  determina  annualmente
          l'ammontare  delle  contribuzioni  ad   essa   dovute   dai
          soggetti,  pubblici  e   privati,   sottoposti   alla   sua
          vigilanza, nonche' le relative  modalita'  di  riscossione,
          ivi compreso l'obbligo  di  versamento  del  contributo  da
          parte  degli  operatori  economici  quale   condizione   di
          ammissibilita'  dell'offerta  nell'ambito  delle  procedure
          finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. In  sede
          di prima applicazione, il totale dei contributi versati non
          deve, comunque, superare  lo  0,25  per  cento  del  valore
          complessivo del mercato di competenza. L'Autorita'  per  la
          vigilanza sui lavori pubblici puo',  altresi',  individuare
          quali servizi siano erogabili  a  titolo  oneroso,  secondo
          tariffe determinate sulla  base  del  costo  effettivo  dei
          servizi stessi. I contributi  e  le  tariffe  previste  dal
          presente comma sono predeterminati  e  pubblici.  Eventuali
          variazioni   delle   modalita'   e   della   misura   della
          contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite  massimo
          dello 0,4 per cento del valore complessivo del  mercato  di
          competenza, possono essere adottate dall'Autorita' ai sensi
          del comma 65. In via transitoria, per  l'anno  2006,  nelle
          more  dell'attivazione  delle  modalita'  di  finanziamento
          previste  dal   presente   comma,   le   risorse   per   il
          funzionamento dell'Autorita' per la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici sono integrate, a titolo di anticipazione, con  il
          contributo  di  3,5  milioni  di  euro,  che  il   predetto
          organismo provvedera' a versare  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato entro il 31 dicembre 2006.".