Art. 135. Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformita' del disposto dell'art. 10 del recente regolamento, l'isolamento degli animali ammalati ed il loro malleinamento al fine di escludere l'infezione morbosa. Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata dal veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura, che non vengano condotti a fiere e mercati, alla monta o ricoverati in pubbliche stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tranvie ed autoveicoli. Il trattamento terapeutico deve essere comprovato da un'attestazione rilasciata al proprietario dal veterinario curante nella quale devono essere indicati gli estremi della denuncia del caso all'autorita' comunale compentente ed il metodo terapeutico adottato.