(Regolamento di polizia veterinaria- art. 135)
                              Art. 135. 
 
 
  Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformita'
del disposto dell'art. 10 del recente regolamento, l'isolamento degli
animali ammalati ed  il  loro  malleinamento  al  fine  di  escludere
l'infezione morbosa. 
  Durante il periodo di isolamento e sino a guarigione accertata  dal
veterinario comunale, gli animali possono essere adibiti al lavoro da
soli, ed a condizione che siano sottoposti a cura,  che  non  vengano
condotti a fiere e mercati, alla  monta  o  ricoverati  in  pubbliche
stalle ovvero trasportati a mezzo ferrovia, tranvie ed autoveicoli. 
  Il   trattamento   terapeutico   deve    essere    comprovato    da
un'attestazione rilasciata al proprietario  dal  veterinario  curante
nella quale devono essere indicati gli  estremi  della  denuncia  del
caso all'autorita' comunale  compentente  ed  il  metodo  terapeutico
adottato.