Art. 88. La deputazione provinciale, a richiesta della giunta municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi. Questa dichiarazione, approvata dal prefetto, avra' per effetto d'impedire in quel comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi. Contro il decreto del prefetto e' aperto il ricorso in via gerarchica.