(Allegato B-art. 88)
 
                              Art. 88. 
 
  La deputazione provinciale, a richiesta della giunta municipale,  o
di persona  interessata,  dichiara  quali  manifatture,  fabbriche  o
depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi. 
 
  Questa dichiarazione, approvata dal  prefetto,  avra'  per  effetto
d'impedire  in  quel  comune  l'impianto   od   esercizio   di   tali
manifatture, fabbriche e depositi. 
 
  Contro il  decreto  del  prefetto  e'  aperto  il  ricorso  in  via
gerarchica.