(Allegato B-art. 89)
 
                              Art. 89. 
 
  Nessuno  puo',  salve  le  leggi  sulle  privative   dello   Stato,
fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, ne' tenerne
in  deposito  una  quantita'  eccedente  cinque  chilogrammi,   senza
permesso dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno  e'
poi tenuto di osservare quelle regole  che  per  la  sicura  custodia
fossero imposte dal prefetto.