Art. 89. Nessuno puo', salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, ne' tenerne in deposito una quantita' eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno e' poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal prefetto.