Art. 226
                         Conto del tesoriere

  1.  Entro  il  termine  di  due  mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario,  il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente
locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette
alla  competente  sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro
60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Il  conto  del  tesoriere  e'  redatto su modello approvato col
regolamento  di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la
seguente documentazione:
a) gli  allegati  di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata,
   per  ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di
   entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la  parte  delle  quietanze  originali  rilasciate  a fronte degli
   ordinativi  di  riscossione  e  di pagamento o, in sostituzione, i
   documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.