Art. 93 (L)
          Presentazione dell'istanza al magistrato competente

    1.  L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal
  difensore,  ovvero  inviata,  a mezzo raccomandata, all'ufficio del
  magistrato  innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte
  di  cassazione,  l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato
  che ha emesso il provvedimento impugnato.
    2. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in
  udienza.
    3.  Per  il  richiedente  detenuto,  internato in un istituto, in
  stato  di  arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in
  un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura
  penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno
  ricevuto  l'istanza,  ai  sensi  dell'articolo  123  del  codice di
  procedura  penale,  la  presentano o inviano, a mezzo raccomandata,
  all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
 
          Nota all'Art. 93:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'Art. 123 del codice di
          procedura penale:
              "Art.   123.  (Dichiarazioni  e  richieste  di  persone
          detenute o internate). - 1. L'imputato detenuto o internato
          in  un  istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza ha
          facolta'   di   presentare  impugnazioni,  dichiarazioni  e
          richieste  con  atto  ricevuto  dal  direttore.  Esse  sono
          iscritte   in   apposito   registro,   sono  immediatamente
          comunicate  all'autorita' competente e hanno efficacia come
          se    fossero    ricevute    direttamente    dall'autorita'
          giudiziaria.
              2.  Quando  l'imputato  e'  in  stato  di  arresto o di
          detenzione  domiciliare  ovvero e' custodito in un luogo di
          cura, ha facolta' di presentare impugnazioni, dichiarazioni
          e  richieste  con  atto ricevuto da un ufficiale di polizia
          giudiziaria,  il  quale  ne  cura  l'immediata trasmissione
          all'autorita' competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni
          e  le  richieste  hanno  efficacia come se fossero ricevute
          direttamente dall'autorita' giudiziaria.
              3.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano alle
          denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate
          dalle altre parti private o dalla persona offesa.".