ART. 94 (L)
  (Impossibilita' a presentare   la   documentazione   necessaria  ad
                        accertare la veridicita)

     1.  In  caso  di  impossibilita'  a  produrre  la documentazione
  richiesta  dall'articolo  79, comma 3, questa e' sostituita, a pena
  di   inammissibilita',   da   una   dichiarazione   sostitutiva  di
  certificazione da parte dell'interessato.
     2.  In  caso  di  impossibilita'  a  produrre  la documentazione
  richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati
  non  appartenenti  all'Unione  europea,  la  sostituisce, a pena di
  inammissibilita',    con    una    dichiarazione   sostitutiva   di
  certificazione.
     3.  Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea
  e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza,
  in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito
  in  un  luogo  di cura, la certificazione dell'autorita' consolare,
  prevista  dall'articolo  79,  comma  2, puo' anche essere prodotta,
  entro  venti  giorni  dalla data di presentazione dell'istanza, dal
  difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.