ART. 95 (L)
                             (Sanzioni)

     1. La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di
  certificazione,  nelle  dichiarazioni,  nelle  indicazioni  e nelle
  comunicazioni  previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e
  d),  sono  punite  con  la reclusione da uno a cinque anni e con la
  multa  da  euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal
  fatto  consegue  l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al
  patrocinio;   la   condanna   importa   la  revoca,  con  efficacia
  retroattiva,  e  il  recupero a carico del responsabile delle somme
  corrisposte dallo Stato.