Art. 90. Nessuno puo', senza il permesso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.