(Allegato B-art. 90)
 
                              Art. 90. 
 
  Nessuno puo', senza il permesso dell'autorita' locale  di  pubblica
sicurezza,  sparare  armi  da  fuoco,  mortaretti,  lanciare   razzi,
accendere fuochi d'artifizio, innalzare areostati con fiamme,  ed  in
generale fare esplosioni  o  accensioni  pericolose  o  incomode  nei
luoghi abitati o nelle loro vicinanze.